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Regolamento del DFI
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Di seguito troverete un estratto del regolamento 

Sezione 2: Piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche affini
Art. 3 Definizioni
 
1. Per piercing s'intende la perforazione di parti del corpo, ad esempio i lobi degli orecchi, allo scopo di introdurvi un oggetto ornamentale.
2. Per tatuaggio s'intende l'introduzione (microimpianto) di pigmenti coloranti nello strato dermico della pelle mediante speciali aghi e apposite macchine per tatuaggi. Le immagini e gli ornamenti così prodotti durano per tutta la vita della persona tatuata.
3. Per trucco permanente s'intende l'introduzione (microimpianto) di pigmenti coloranti nello strato dermico della pelle; la stabilità dei pigmenti coloranti impiegati è inferiore rispetto a quella del tatuaggio.
4. In relazione ai prodotti di cui alla presente sezione, per sterile s'intende l'assenza di organismi vitali, compresi i virus.

Art. 4 Obbligo di diligenza
 
Le persone che effettuano piercing, tatuaggi e trucchi permanenti a terzi devono adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenire la trasmissione di infezioni.

Art. 5 Requisiti relativi ai piercing, ai colori per tatuaggi e ai colori per il trucco permanente
 
1. I piercing non devono provocare colorazioni indelebili della pelle.
2. In caso di impiego conforme alla destinazione, i colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono mettere in pericolo la salute dei consumatori.
3. I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono contenere nessuna delle seguenti sostanze:
a.1
ammine aromatiche di cui all'allegato 1a e coloranti azoici o pigmenti che a causa di una dissociazione riduttiva formano le ammine aromatiche di cui all'allegato 1a; l'articolo 21 si applica per analogia;
b.
coloranti di cui all'allegato 2;
c.
coloranti di cui all'allegato 2, colonne 2-4 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sui cosmetici (OCos);
d.
sostanze di cui all'allegato 4 OCos;
e.
sostanze di cui all'articolo 5 lettere g-i dell'ordinanza del 18 maggio 20053 sui prodotti chimici;
f.
sostanze aromatiche e odorose.
3bis I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non possono contenere metalli pesanti e determinate altre sostanze oltre le concentrazioni enumerate nellʼallegato 2a.4
3ter Se nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente sono accertabili tracce di cromo6+, sulla confezione deve figurare la seguente avvertenza: «Contiene cromo. Può causare reazioni allergiche.».5
4 Nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente possono essere impiegati solamente conservanti che secondo l'allegato 3 OCos sono ammessi per prodotti che rimangono sulla pelle. Si applicano le concentrazioni massime ivi menzionate. Non sono ammesse le combinazioni di diversi conservanti che figurano nella OCos.6
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1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161).
2 RS 817.023.31
3 RS 813.11
4 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).
5 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).

Art. 6 Requisiti relativi all'igiene dei colori per tatuaggi, di colori per il trucco permanente e di perni destinati alla prima perforazione1
 
1 I colori per tatuaggi e per il trucco permanente devono essere fabbricati e confezionati in modo da garantirne la sterilità fino al primo uso. Dopo l'apertura della confezione devono essere adottati tutti i provvedimenti volti ad escludere qualsiasi contaminazione microbica.2
2 Al momento del primo impiego i perni destinati alla prima perforazione devono essere sterili.
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1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).

Art. 7 Requisiti degli apparecchi e degli strumenti per il piercing, il tatuaggio e il trucco permanente
 
Gli apparecchi e gli strumenti, o le parti di questi, utilizzati per il piercing, il tatuaggio e il trucco permanente devono essere sterili sempreché penetrino nella pelle dei consumatori.
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1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161).

Art. 8 Caratterizzazione dei colori impiegati per tatuaggi e il trucco permanente nonché per gioielli per il piercing
 
1 Sui contenitori di colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente devono figurare almeno le seguenti indicazioni:
a.
il nome e l'indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confeziona, imbottiglia o consegna i colori;
b.
la composizione in ordine decrescente di quantità, secondo una nomenclatura corrente (IUPAC, CAS o CI);
c.
il numero della partita;
d.
la data di conservabilità minima (con l'indicazione del mese e dell'anno) entro cui i coloranti mantengono le loro specifiche caratteristiche a condizioni di conservazione appropriate;
e.
le condizioni di conservazione da osservare affinché sia garantita la conservabilità minima indicata;
f.
se necessario, le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
2 Sugli imballaggi di gioielli per piercing devono figurare le seguenti indicazioni:
a.
il nome e l'indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confeziona o consegna l'oggetto per il piercing;
b.
i perni destinati alla prima perforazione devono essere caratterizzati come tali.
3 Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 nonché quelle relative alla composizione del materiale per i gioielli per il piercing devono essere rese accessibili ai consumatori su richiesta.

Art. 9 Direttive professionali specifiche
 
LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può esaminare direttive professionali specifiche di buona prassi di lavoro in materia di piercing, tatuaggio e trucco permanente e raccomandarne lʼapplicazione.
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1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301)